Abbiamo ricevuto dai Sigg. Perini, Canepari e Poles le seguenti osservazioni, che su loro invito pubblichiamo.
Art. 3, comma 4.
La possibilità per il lottizzante di chiedere proroghe al completamento dei lavori “in considerazione della complessità degli interventi previsti” ai sensi dell’art. 15, c. 2 del DPR 380/2001 non appare legittima.
I tempi per l’esecuzione di opere edilizie soggette a permesso di costruire (o titolo equipollente) sono, infatti, fissati dallo stesso art. 15, c. 2 del DPR 380/2001, per l’inizio lavori in un anno dal rilascio del permesso e, per il termine, in tre anni da detto inizio. La possibilità di concedere proroghe “in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive” prevista dalla norma in questione è, infatti, un caso speciale, che il T.U. dell’edilizia fa rientrare nella più generale previsione di proroghe “per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso”.
La mole e la complessità dell’opera da realizzarsi nel PL 30 non possono certo considerarsi un fatto sopravvenuto estraneo alla volontà del titolare del permesso, ma è anzi una sua volontà. Di conseguenza è compito del lottizzante organizzare ed eseguire le opere edilizie di sua competenza nei tempi dettati dall’art. 15 del DPR 380/2001.
Si propone quindi l’eliminazione del comma 4 dell’art. 3.
Art. 6, comma 2.
L’osservazione che qui si solleva in merito alla mancanza dei progetti esecutivi della sistemazione delle aree verdi è da considerarsi valida anche per tutte le altre opere pubbliche o di uso pubblico che sono oggetto della convenzione. Infatti, viene concesso lo scomputo di oneri di urbanizzazione o comunque l’esecuzione di altre opere pubbliche per conto del Comune, utilizzando quindi soldi che, in base agli accordi convenzionali, sono del Comune, sulla base di progetti il cui grado di approssimazione è tale da poter essere appena definiti “preliminari”. Risulta quindi estremamente difficile valutare in questa fase l’effettivo utilizzo di fondi pubblici, né la convenzione contiene sistemi di verifica e controllo in fase di esecuzione idonei a garantire il Comune (vds. oltre osservazione riguardo le operazioni di collaudo).
Si osserva, insomma, che le caratteristiche tecniche di tutte le opere pubbliche o di uso pubblico che il lottizzante deve eseguire non risultano “esattamente definite”, come invece prescrive l’art. 46, c.1 lett. b) della L.R. 12/2005.
Si propone l’approfondimento degli elaborati relativi a tutte le opere pubbliche o di uso pubblico allegati al PL 30 e la presentazione dei progetti esecutivi delle stesse, comprensivi di impianti e strutture statiche (si veda sempre la norma appena citata), nel pieno rispetto della norma citata.
Art. 6, comma 5.
Idem.
Art. 7, comma 1.
Si osserva che l’esecuzione diretta da parte del lottizzante delle opere oggetto di questo articolo non è possibile. Infatti, e indipendentemente dal loro importo, le urbanizzazioni secondarie devono essere realizzate secondo le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006, così come disposto dagli artt. 32, c.2 lett. g) e 122, c. 8 del medesimo D.Lgs. (si veda anche la successiva osservazione all’art 12 dello schema di convenzione).
Dopo le parole “cura e spese”, si propone di aggiungere “e con le modalità e le procedure di cui all’art. 32, c.2, lett. g) del D.Lgs. 163/2006”.
Art. 7, comma 2.
Si intende qui integralmente trascritta l’osservazione all’art. 6, comma 2.
Art. 10, comma 5.
Nel caso si presenti la necessità di procedere allo spostamento “reti di servizio esistenti sulla viabilità pubblica”, non risulta chiaro chi dovrà sostenere i costi di tali spostamenti.
In particolare desta particolare preoccupazione la seguente previsione: “il Comune si impegna … a far valere, nei confronti dei relativi gestori, la natura pubblica delle opere medesime”. Infatti anche se tali opere rivestissero “natura pubblica” (?), gli enti gestori dei servizi avrebbero comunque diritto al rimborso per spostamenti o modifiche delle reti richieste dal Comune, per conto proprio o dell’Idea Immobiliare s.r.l.. Questo fatto, unito alla formulazione piuttosto ambigua “il Comune si impegna” avrebbero la conseguenza di far ricadere sul Comune stesso i costi degli interventi sulle reti interferenti la viabilità.
Si propone quindi di aggiungere al comma 5 la seguente disposizione:
“I costi che i gestori dei servizi chiederanno per lo spostamento delle reti interferenti le opere viabilistiche e tutte le altre opere pubbliche o di uso pubblico previste dalla presente convenzione, all’interno o all’esterno del comparto del PL 30, saranno carico del lottizzante”.
Art. 10, comma 6.
Oltre che per le perplessità già sollevate in merito alla mancanza dei progetti esecutivi, si rileva come la mancanza di idonei strumenti di controllo in corso d’opera non garantisca il Comune rispetto all’effettivo utilizzo dei fondi ottenuti per aver concesso l’insediamento del centro commerciale. La nomina del collaudatore in corso d’opera è infatti prevista come un’eventualità! Se a ciò si associano le modalità di svincolo parziale della fidejussione previste dall’art. 14, c. 3, non possono che sollevarsi forti dubbi non solo in merito alle effettive garanzie per il Comune, ma anche, e soprattutto, in merito alla reale entità degli importi dei progetti presentati.
Al fine di una maggiore chiarezza dei rapporti tra Comune e Idea Immobiliare s.r.l., ma sopratutto a garanzia di reali benefici per i cittadini vittuonesi in termini di qualità delle opere pubbliche o di uso pubblico da eseguire, si propone la completa riscrittura del comma 6 come segue:
“La direzione dei lavori per la realizzazione di tutte le opere pubbliche o di uso pubblico oggetto della presente convenzione che il lottizzante dovrà realizzare all’interno o all’esterno del comparto del PL 30, sarà effettuata da uno o più tecnici abilitati, incaricati dal lottizzante stesso a sua cura e spese.
La responsabilità della sicurezza dei lavori medesimi in fase di progetto e di esecuzione di cui alla Legge 494/1994 e successive modifiche e integrazioni sarà effettuata da uno o più tecnici abilitati, incaricati dal lottizzante stesso a sua cura e spese.
Il lottizzante dovrà comunicare tempestivamente al Comune i nominativi dei professionisti di cui alle linee precedenti.
Le verifiche delle misure, della contabilità dei lavori e dei collaudi statici e il collaudo amministrativo in corso d’opera e finale di tutte le opere pubbliche o di uso pubblico oggetto della presente convenzione, che il lottizzante dovrà realizzare nel PL 30 ed extra comparto, saranno effettuati da uno o più tecnici abilitati incaricati dal Comune, il cui compenso professionale sarà posto a carico del lottizzante”.
Art. 10, comma 7.
Non si comprende l’opportunità della previsione contenuta nell’ultima alinea, peraltro di dubbia legittimità dal punto di vista civilistico. Ci si chiede, infatti, che senso abbia porre dei termini per l’esecuzione delle opere se poi il mancato rispetto di tali termini non produce alcuna conseguenza se non il fatto di prolungare la presenza di cantieri nel territorio comunale con i conseguenti disagi per la cittadinanza.
Si propone di eliminare l’ultima alinea del comma 7 dell’art. 10 e di prevedere sanzioni in caso di ritardo nell’esecuzione delle opere da parte del lottizzante. Inoltre, per questi casi, si propone anche di rafforzare i poteri sostitutivi del Comune in relazione alla messa in mora e all’utilizzo della fidejussione da parte dello stesso.
Art. 11 commi 1, 2, 3.
Si ribadisce quanto già osservato in merito alla scarsa definizione dei “progetti” delle opere da eseguire a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Inoltre si osserva che lo scomputo degli oneri, così come previsto all’art.11 dello schema di convenzione, non è tecnicamente ammissibile, poiché in contrasto con l’art. 46, c.1 lett. b) della L.R. 12/2005: infatti, detta norma prescrive che la dimostrazione dei costi ai fini dello scomputo deve essere eseguita “distintamente per la urbanizzazione primaria e secondaria”.
Si propone la riformulazione del calcolo del valore delle opere a scomputo con la distinzione prevista dalla legge.
Art. 11 comma 4.
Non essendoci la distinzione di cui all’osservazione precedente, non risultano chiare le modalità di scomputo degli oneri, poiché non è possibile stabilire se la differenza dovuta dal lottizzante (€ 2.000.140,85) sia costituita da oneri di urbanizzazione primaria o secondaria: su quale capitolo di bilancio verranno quindi previsti in entrata?
Le modalità di versamento di tale differenza sono altrettanto confuse (“…in relazione alla formazione del o dei titoli abilitativi per la realizzazione dell’insediamento commerciale – terziario…”).
Si propone pertanto di definire con esattezza la distinzione tra la parte di conguaglio dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Infine, nulla è previsto nel caso in cui il Comune riveda le tariffe degli oneri di urbanizzazione: fatto che dovrà certamente avvenire poiché espressamente previsto sia dall’art. 16, c.6 del DPR 380/2001 (ogni cinque anni), sia dall’art. 44, c.1 della L.R. 12/2005 (ogni tre anni dopo l’approvazione del Piano dei servizi). Dopo la revisione degli oneri da parte del Comune si creerebbe una situazione di palese disparità di trattamento tra chi dovrà versare gli oneri vigenti in quel momento e l’Idea Immobiliare s.r.l. o suoi aventi causa, per la quale gli oneri dovuti sono fissati in questa convenzione, benché calcolati in base a minimi tabellari soggetti a revisioni, che non potranno che essere in aumento.
Richiamate tutte le osservazioni ai commi 1, 2, 3, 4 dell’art. 11 se ne propone la completa riformulazione come segue:
1. Gli oneri di urbanizzazione primaria afferenti l’intervento per la superficie avente destinazione commerciale – terziaria ai sensi della Deliberazione CC n. ___ del _______ sono pari ad €/mq 63,31 x mq 32.500 = € 2.057.575,00 (A).
2. Ai sensi dell’art. 16, c.2 del DPR 380/2001 e dell’art. 45, c.1 della L.R. 12/2005 i lottizzanti realizzeranno a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria le seguenti opere:
………………….
………………….
………………….
L’importo complessivo di tali opere ammonta a € ……………. (B).
3. Essendo l’importo delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria inferiore a quello dovuto, la differenza pari a € ……. (A–B) deve essere corrisposta al Comune proporzionalmente al rilascio del o dei permessi di costruire o alla formazione di titoli abilativi equivalenti, e comunque entro il termine di validità della presente convenzione.
4. Qualora il Comune proceda ad aggiornare la deliberazione di cui al comma 1 in conformità all’art. 16, c.6 del DPR 380/2001 o all’art. 44, c.1 della L.R. 12/2005 in sede di al rilascio del o dei permessi di costruire o alla formazione di titoli abilativi equivalenti la differenza di cui al comma precedente dovrà essere calcolata a conguaglio degli importi dovuti ai sensi delle nuove deliberazioni comunali esecutive al momento di tale rilascio.
Idem per i conguagli dovuti per oneri di urbanizzazione secondaria.
Art. 11, comma 5.
La previsione di un contributo sul costo di costruzione stabilito convenzionalmente non trova alcun riscontro nella normativa vigente che, anzi, ne disciplina dettagliatamente le modalità di calcolo (art. 19, c.2 DPR 380/2001 e art. 48, c.4 L.R. 12/2005), sottraendone così la quantificazione tramite accordi convenzionali.
Inoltre la fissazione in convenzione dell’entità di tale contributo, oltre ad essere fortemente dubbia, creerà disparità di trattamento tra l’Idea Immobiliare s.r.l. e altri soggetti che dovranno versare al Comune il contributo sul costo di costruzione in futuro, secondo quanto già osservato per i versamenti dei conguagli degli oneri di urbanizzazione.
Del resto, non vi sono dubbi sul fatto che la quota di contributo sul costo di costruzione vada “determinata all’atto del rilascio” (art. 48, c.7 L.R. 12/2005) e non può quindi essere stabilita preventivamente e convenzionalmente.
Ad ulteriore dimostrazione di ciò, al comma 3, l’art. 19 del DPR 380/2001 stabilisce che “Qualora le destinazione d’uso delle opere… venga comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione”.
Si propone quindi la completa riformulazione del comma 5 dell’art. 11 dello schema di convenzione come segue:
“Al rilascio del o dei permessi di costruire o alla formazione dei titoli edilizi equivalenti, il soggetto attuatore verserà al Comune il contributo sul costo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 16, c.1 DPR 380/2001 e dell’art. 43 della L.R. 12/2005, calcolato secondo le disposizioni di cui all’art. 19, c.2 DPR 380/2001 e all’art. 48, c.4 L.R. 12/2005”.
Art. 12, commi 1, 2, 3.
Va premesso che le opere pubbliche oggetto di questo articolo e che il lottizzante deve realizzare non si possono configurare come “impegni aggiuntivi”, ma rientrano invece negli oneri complessivi che l’Amministrazione Comunale dovrebbe sostenere a seguito degli interventi previsti nel PL 30. A riprova di ciò, basti considerare che una parte molto consistente di queste opere è stata addirittura prescritta dalla Conferenza dei servizi del 09.05.2005. Infatti, il parere della CdS era favorevole “nella sola condizione in cui l’attivazione dell’insediamento commerciale sia successiva alla realizzazione di tutti gli interventi viabilistici considerati necessari per supportare i flussi traffico indotti”.
Lo stesso art. 12 dello schema di convenzione, correttamente, tratta il complesso delle opere in esso definite (comprese quelle di cui al comma 3) come rientranti comunque negli oneri complessivi indotti dal PL 30. Ciò viene chiaramente affermato sia dal punto di vista delle pianificazione urbanistica attuativa, sia in relazione al trattamento delle risorse finanziarie generate dalla realizzazione o meno delle opere in questione.
In relazione alla pianificazione del PL 30, le opere prescritte dalla CdS di cui al comma 1 sono, infatti, volte “al conseguimento delle finalità di urbanizzazione, adeguamento territoriale e di riqualificazione dell’intero quadrante territoriale di riferimento, nonché in rapporto ai caratteri e all’incidenza dell’insediamento previsto”. Mentre le opere di cui al comma 3 sono inequivocabilmente volte “al conseguimento di obiettivi di riqualificazione e ottimizzazione estesi all’intero territorio comunale”.
La seconda e terza alinea del comma 5, infine, trattano le risorse necessarie a realizzare tutte queste opere come da costante prassi in tema di oneri di urbanizzazione, dato che viene disposto che qualora le opere abbiano un costo maggiore di quello preventivato, gli obblighi del lottizzante resteranno fermi e il Comune non dovrà corrispondergli alcunché. E subito dopo si prevede che “eventuali minori costi, per le opere in oggetto, rispetto agli importi in questa sede sanciti, … sono a disposizione del Comune, per la destinazione che verrà, in tal caso, definita”.
Ci troviamo quindi dinanzi al complesso di opere il cui regime è disciplinato chiaramente dall’art. 46, c.1 lett. b) – ultimo periodo – L.R. 12/2005.
In particolare, le opere di cui all’art. 12 c.3 dello schema di convenzione non sono a servizio diretto dell’insediamento, ma, come già ricordato, sono volte “al conseguimento di obiettivi di riqualificazione e ottimizzazione estesi all’intero territorio comunale” e sono pertanto, a tutti gli effetti, opere di urbanizzazione secondaria.
Gli accordi convenzionali hanno dunque definito il complesso degli oneri di urbanizzazione afferenti il PL 30, che risultano maggiori di quelli stabiliti secondo le vigenti tariffe comunali, in conformita al citato art. 46, c.1 lett. b) – ultimo periodo – L.R. 12/2005. Se ne prevede quindi il parziale scomputo mediante la realizzazione di opere, ma posto che sarebbe necessario addivenire ad una più puntuale distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la loro esecuzione deve comunque seguire le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006.
Tutto ciò considerato, si propone di riformulare il comma 3 dell’articolo 12 come segue:
“In attuazione del PL 30 dovranno essere eseguite le opere di urbanizzazione secondaria di seguito elencate:
(segue elenco opere come già presente nel testo adottato).
Le opere di cui al precedente elenco dovranno essere eseguite da un’impresa o consorzio d’imprese o associazione temporanea d’imprese individuate attraverso procedure di evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, c.2 lett. g) e 122, c. 8 del D.Lgs. 163/2006”.
È appena il caso di precisare che qualora l’Amministrazione Comunale persista nel non considerare i lavori in questione quali opere di urbanizzazione, il D.Lgs. 163/2006 dovrebbe comunque trovare la medesima applicazione. Come precedenti normative in materia (Legge 166/2002), tale decreto, infatti, recepisce la direttiva CEE 93/37, che ha chiaramente disposto l’impossibilità di sottrarre i lavori pubblici (opere di urbanizzazione e non) a procedure di evidenza pubblica.
Anzi, la mancata qualifica di opere di urbanizzazione per tutte le opere di cui all’art. 12 dello schema di convenzione, comporterà l’applicazione automatica delle norme comunitarie (artt. 7 e 11 delle Direttiva CEE 93/37) e delle disposizioni di cui all’art. 7 della L. 166/2002 poiché il loro ammontare è di € 6.241.538,37, superiore quindi all’importo fissato a livello comunitario di € 5.000.000. Ai sensi di tali norme, infatti, tutti i lavori pubblici di importo superiore a € 5.000.000 eseguiti da soggetti privati, siano o meno opere di urbanizzazione a scomputo, devono essere assegnati tramite procedura di appalto di evidenza pubblica.
In questo caso dunque si propone di aggiungere un nuovo comma all’art. 12 recante il seguente testo:
“Tutte le opere di cui al presente articolo dovranno essere eseguite secondo le modalità e le procedure di cui all’art. 32, c.2, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto della Direttiva CEE 93/37”.
Non si comprende, infine, perché le sole aree per le opere di cui al comma 2 debbano essere espropriate con rimborso da parte del lottizzante, mentre per quelle di cui al comma 3 i costi debbano essere a carico del Comune.
Si propone di estendere la previsione di cui al comma 2 anche al comma 3.
Art. 12, commi 4 e 5.
Si intende qui integralmente trascritta l’osservazione all’art. 6, comma 2.
Art. 12, commi 8, 9, 10, 11.
Si propone l’eliminazione del comma 8 e dell’ultima alinea dei commi 9, 10 e 11, poiché le opere in questione e la loro fruibilità sono strettamente connesse o comunque rese necessarie in conseguenza dell’attivazione del centro commerciale, come affermato ai commi 1 e 3 dell’art. 12 e già ampiamente spiegato nell’osservazione ad essi relativa. È pertanto opportuno e necessario, oltre che tecnicamente corretto, che le opere pubbliche previste dal PL 30 siano tutte idonee all’uso già all’avvio delle attività del centro commerciale.
Art. 14, comma 2.
Ampie e documentate esperienze indicano la maggiore affidabilità e solvibilità delle fidejussioni bancarie, mentre qui si lascia, inspiegabilmente e senza alcuna motivata ragione, la facoltà al lottizzante di scegliere tra fidejussioni bancarie o assicurative, sembrerebbe presentandone anche diverse.
Altrettanto incomprensibile è la possibiltà di presentare fidejussioni di valenza annuale.
Si propone di eliminare tali facoltà, che risultano non garantire appieno il Comune, di prevedere la consegna al Comune di unica e idonea fidejussione bancaria, di durata pari a quella della convenzione, maggiorata di almeno 180 giorni per l’espletamento delle operazioni di collaudo.
Art. 14, comma 3.
Intendendosi qui integralmente trascritta l’osservazione all’art. 6, comma 2, si propone la riscrittura di questo comma con la previsione di svincoli parziali e conseguenti riduzioni della fidejussione solo dietro rilascio di certificato di collaudo parziale del collaudatore in corso d’opera, per opere completate e fruibili aventi un importo di almeno € 300.000.
Art. 14, comma 5.
Viene richiamato l’art. 9, comma 7, ma nello schema di convenzione adottato l’art. 9 consta di 6 commi.
Si propone anche l’aggiunta di un nuovo comma all’art. 14 recante il seguente testo:
“Il collaudo finale di tutte le opere pubbliche poste carico del PL 30, da effettuare secondo le modalità di cui all’art. 11 (con il testo qui proposto), dovrà avvenire entro 180 giorni dal termine di validità della presente convenzione. Entro 30 giorni da tale termine il Comune dovrà avviare le operazioni di collaudo e ultimarle nei successivi 150 giorni. In caso di inerzia del Comune e di infruttuoso decorso del termine di 180 giorni, il lottizzante sarà libero do ogni obbligo e potrà svincolare la fidejussione o la quota di essa ancora in essere”.
Art. 15, comma 1.
Si propone l’eliminazione di tutto quanto risulti in contrasto con l’osservazione all’art. 11, comma 4, richiamando in particolare la proposta già avanzata di versamento completo di oneri, conguagli e contributi entro il termine di validità della convenzione, indipendentemente dalle parti rimaste inattuate.
Ovviamente, ed in conformità a quanto già osservato, oneri e contributi da versare a qualsiasi titolo dovranno essere calcolati secondo le tariffe in vigore al momento di tale versamento.
Art. 15, comma 2.
Poiché gli interventi edilizi diretti si prevedono in zone di completamento e presuppongono, infatti, l’esistenza delle opere di urbanizzazione, non è possibile procedere per singoli permessi di costruire o titoli equivalenti se le opere pubbliche non sono complete.
Si propone quindi che la possibilità contemplata da questo comma sia concessa solo a condizione che tutte le opere pubbliche previste dal PL 30, all’interno o all’esterno del comparto, siano ultimate e collaudate.
Art. 16, comma 1.
Deve essere specificato che non solo gli aventi causa del lottizzante siano responsabili in solido tra loro, ma anche che, in caso di alienazione a titolo particolare del compendio immobiliare regolato dal PL 30, gli aventi causa siano responsabili in solido sia tra loro, sia con il lottizzante che ha sottoscritto la convenzione.