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Migliaia di nuovi veicoli dal 2 Aprile percorrono arrivano a Vittuone..

E quacuno ha detto che "miglioreremo la qualità della vita!"

Complimenti ! La vita delle persone umane e dei Vittuonesi non è monetizzabile!

L’ambiente la terra la natura è come una spugna assorbe ..assorbe assorbe poi …..rimette tutto in circolo …con gli interessi!

20090322-141-fiori2

Fiori di Albicocco Vittuone.  Quest’anno mancavano molte api…per impollinare.

Molti, troppi, tanti dimenticano il nostro cibo, gli alimenti provengono  dalla Terra, rispettiamola!

I  popoli primitivi sempre hanno venerato rispettato  l’ambiente e la terra.

Molti si conportano come i barbari dimenticandosi di questo !

Un mio amico molte volte spesso mi ripete <Paolo! Sappi che la cassa da morto non ha le tasche>

21
dic

Centro Commerciale: approvato accogliendo alcune osservazioni

Il Consiglio Comunale è tornato quindi ad occuparsi del Centro Commerciale anche se, leggendo l’informazione dell’Amministrazione Comunale con annesso DVD distribuito qualche settimana fa (a proposito si è saputo che il DVD è costato al Comune oltre 14.000 euro), si dava tutto per approvato; ma questo aspetto è già stato trattato su questo sito.

Ecco un rapido resoconto su quanto successo ieri sera in Consiglio.

Si è iniziato con l’ammissione dell’esistenza di un errore “materiale” contenuta nella precedente delibera: la convenzione “saltava l’articolo 9”, poi si è continuato con una lunga lettura delle controdeduzioni, ovvero risposte alle quattro osservazioni ricevute dai cittadini, da parte dell’assessore competente, due erano state da noi pubblicate su questo sito e, visto la consistenza degli aspetti toccati, altrettanto lunga è stata la risposta.

Non mi sembra il caso di entrare nel merito di ognuna, quali respinte e quali accolte; vale la pena  rilevare l’utilità di queste osservazioni: hanno contribuito a migliorare, per il Comune, il piano di lottizzazione ed evitare possibili contenziosi. In attesa della pubblicazione della delibera; pare interessante fare subito invece alcune considerazioni:

La premessa della constatazione dell’errore materiale da parte dell’Amministrazione Comunale conferma il superficiale controllo degli ultimi atti ufficiali protocollati in Comune solo ai primi giorni di settembre.

Osservazione 1 – Lovati Mario ed altri

L’ Amministrazione Comunale incarica un legale per  fare le controdeduzioni che naturalmente le tratta solo da un punto di vista formale; la maggioranza si limita ad approvarle. Ma così che fine fa la democrazia? Al cittadino che sottopone un problema reale, in questo caso la viabilità ciclo pedonale sulla via Milano e la formazione di una nuova fermata autobus, viene risposto che la soluzione si studierà in futuro, però si perde l’occasione di definire subito il suo problema mentre c’è questa opportunità di lavori previsti ora.

Osservazione 2 – Zenaboni Claudio

La minoranza fa osservare che il consigliere comunale Claudio Zenaboni non può presentare osservazioni, in quanto queste sono riservate ai privati cittadini, a chiunque abbia interessi ad osservare atti deliberati in Consiglio Comunale. Ma il consigliere questi atti li ha deliberati direttamente,  egli ha a disposizione il Consiglio Comunale per fare le sue osservazioni. Osserva su atti fra l’altro, da lui stesso approvati favorevolmente: atto illogico e quindi illegittimo!

La maggioranza è allibita: sostiene che così si limitano i diritti del cittadino-consigliere che allora non può più fare osservazioni e porta come esempio il parlamentare che dopo aver approvato la finanziaria apporta lui stesso innumerevoli emendamenti .

Il segretario comunale verificherà l’esistenza di sentenze sul caso e quindi avremo una risposta. L’esempio portato dalla maggioranza non mi sembra però pertinente perché il consigliere può fare sempre degli “emendamenti” alla delibera di adozione del Centro Commerciale ma con strumenti diversi da quelle delle osservazioni riservate ai privati cittadini. Il consigliere, giustamente, ha più possibilità, non meno, dei cittadini; non potendo utilizzare le “osservazioni” riservate ad altri soggetti, è sufficiente che faccia riportare in Consiglio la delibera per votare varianti; in questo caso per un capogruppo poi della maggioranza che problemi ci sono?

Osservazione 3 – Perini ed altri

Il filo conduttore di questa osservazione che riguarda la convenzione della lottizzazione sembra essere quello di tutelare maggiormente l’ Amministrazione Comunale verso il lottizzante.

Qui il legale controdeduce e, salvo alcuni casi, rigetta questa richiesta di maggior tutela come per l’obbligatorietà del collaudatore in corso d’opera, ma  l’Amministrazione Comunale è così convinta di farne a meno ed utilizzare l’ufficio tecnico per questi controlli? Ma dove trova il tempo l’UT per una mole di lavori di questa entità; adesso è così sfitto?  Mi rivolgo anch’io al Sindaco e ad altri assessori  con esperienze imprenditoriali: mettete proprio sullo stesso piano una fidejussione bancaria con  una polizza assicurativa? Di quali istituti assicurativi ci si fida e quali no?

Particolare che si ritiene importante: la controdeduzione del punto 3g non è completa! Viene accolta parzialmente la prima parte ma sulla osservazione: Per altro verso, gli osservanti richiedono di prevedere che l’importo degli oneri, come definito in convenzione, possa essere rivisto in occasione di eventuali aggiornamenti delle tabelle comunali, onde evitare disparità di trattamento rispetto a chi richieda successivamente i permessi di costruire.
Nulla è stato controdedotto!
Al punto 3i si segnala un errore in quanto si controdeduce ad una affermazione “opere strettamente connesse o comunque rese necessarie in conseguenza dell’attivazione del centro commerciale” che non è riportata nella osservazione fatta.

Osservazione 4:  Associazione VIT.A

La controdeduzione sostiene che i tempi istruttoria ci sono stati e sono stati congrui;  si concorda: del centro commerciale se ne parla da anni. La premessa all’osservazione fatta non era tanto sull’iter istruttorio, è incredibile pensare che possa essere presa la  decisione di costruire un Centro Commerciale in tre giorni, ma proprio sull’ultima fase di questo iter. Come è possibile esaminare Kilogrammi di atti in tre giorni? Solo controllare le nuove tavole una per una e rileggere i testi, visto che la documentazione  è comunque nuova, richiede più tempo dei tre giorni impiegati dal Protocollo alla  presentazione in Commissione edilizia e poi in Consiglio Comunale. Tanto è vero che la brevità dei tempi per il controllo della nuova documentazione ha fatto sì di non rilevare addirittura la mancanza di un articolo della convenzione, il numero 9, come la stessa AC ammette nelle premesse come mero errore materiale e già rilevato precedentemente.

Il maggior tempo per il controllo avrebbe magari evitato altre mancanze evidenti quali l’indicazione sulla planimetria del progetto del palazzetto dello sport, del nuovo pozzo  dell’acquedotto situato nelle vicinanze e della sua fascia di rispetto. Nella relazione poi si dice che l’area interessata dalla costruzione del nuovo palazzetto  è coerente all’opera prevista; ma oggi non è forse previsto dal PRG, un parcheggio pubblico lì?

Sulle altre nostre osservazioni il legale afferma e i consiglieri della maggioranza approvano:

“Premesso che i rilievi formulati inpingono nel merito della discrezionalità amministrativa e pianificatoria, resta evidente che le scelte operate dall’Amministrazione comunale sono esenti da macroscopici vizi di logicità e contraddittorietà,” cosa vuol dire ? qualcuno può spiegarlo, grazie.
( Sul verbo “inpingono” nonostante una approfondita ricerca non ho trovato niente se non che nella lingua italiana davanti alla lettera p ci vuole sempre la lettera m)

Spiegateci anche se intendete far transitare pedoni e biciclette nella rotonda per andare  in via Pascoli, via DeAmicis, al Lazzaretto. Su queste cose elementari non si può non dare risposta.

La nuova viabilità legata alla costruzione del Centro Commerciale causa un peggioramento per ciclisti e pedoni, perchè non viene risolta subito e si deve aspettare? Allora si lasci l’attraversamento con il semaforo fino a quando non si è trovato la soluzione.

Alla seconda parte della osservazione, quando si parla di progetti delle opere previste fatti in modo approssimato, non si controdeduce.
Si termina qui, ma su questi importanti argomenti avremo senz’altro modo di ritornarci sopra.

 

01
dic

Osservazioni al PL 30 - Centro Commerciale

Abbiamo ricevuto dai Sigg. Perini, Canepari e Poles le seguenti osservazioni, che su loro invito pubblichiamo.

Art. 3, comma 4.
La possibilità per il lottizzante di chiedere proroghe al completamento dei lavori “in considerazione della complessità degli interventi previsti” ai sensi dell’art. 15, c. 2 del DPR 380/2001 non appare legittima.
I tempi per l’esecuzione di opere edilizie soggette a permesso di costruire (o titolo equipollente) sono, infatti, fissati dallo stesso art. 15, c. 2 del DPR 380/2001, per l’inizio lavori in un anno dal rilascio del permesso e, per il termine, in tre anni da detto inizio. La possibilità di concedere proroghe “in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive” prevista dalla norma in questione è, infatti, un caso speciale, che il T.U. dell’edilizia fa rientrare nella più generale previsione di proroghe “per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso”.
La mole e la complessità dell’opera da realizzarsi nel PL 30 non possono certo considerarsi un fatto sopravvenuto estraneo alla volontà del titolare del permesso, ma è anzi una sua volontà. Di conseguenza è compito del lottizzante organizzare ed eseguire le opere edilizie di sua competenza nei tempi dettati dall’art. 15 del DPR 380/2001.
Si propone quindi l’eliminazione del comma 4 dell’art. 3.
 

Art. 6, comma 2.
L’osservazione che qui si solleva in merito alla mancanza dei progetti esecutivi della sistemazione delle aree verdi è da considerarsi valida anche per tutte le altre opere pubbliche o di uso pubblico che sono oggetto della convenzione. Infatti, viene concesso lo scomputo di oneri di urbanizzazione o comunque l’esecuzione di altre opere pubbliche per conto del Comune, utilizzando quindi soldi che, in base agli accordi convenzionali, sono del Comune, sulla base di progetti il cui grado di approssimazione è tale da poter essere appena definiti “preliminari”. Risulta quindi estremamente difficile valutare in questa fase l’effettivo utilizzo di fondi pubblici, né la convenzione contiene sistemi di verifica e controllo in fase di esecuzione idonei a garantire il Comune (vds. oltre osservazione riguardo le operazioni di collaudo).
Si osserva, insomma, che le caratteristiche tecniche di tutte le opere pubbliche o di uso pubblico che il lottizzante deve eseguire non risultano “esattamente definite”, come invece prescrive l’art. 46, c.1 lett. b) della L.R. 12/2005.
Si propone l’approfondimento degli elaborati relativi a tutte le opere pubbliche o di uso pubblico allegati al PL 30 e la presentazione dei progetti esecutivi delle stesse, comprensivi di impianti e strutture statiche (si veda sempre la norma appena citata), nel pieno rispetto della norma citata.
 

Art. 6, comma 5.
Idem.
 Art. 7, comma 1.
Si osserva che l’esecuzione diretta da parte del lottizzante delle opere oggetto di questo articolo non è possibile. Infatti, e indipendentemente dal loro importo, le urbanizzazioni secondarie devono essere realizzate secondo le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006, così come disposto dagli artt. 32, c.2 lett. g) e 122, c. 8 del medesimo D.Lgs. (si veda anche la successiva osservazione all’art 12 dello schema di convenzione).
Dopo le parole “cura e spese”, si propone di aggiungere “e con le modalità e le procedure di cui all’art. 32, c.2, lett. g) del D.Lgs. 163/2006”.
 
Art. 7, comma 2.
Si intende qui integralmente trascritta l’osservazione all’art. 6, comma 2.
 
Art. 10, comma 5.
Nel caso si presenti la necessità di procedere allo spostamento “reti di servizio esistenti sulla viabilità pubblica”, non risulta chiaro chi dovrà sostenere i costi di tali spostamenti.
In particolare desta particolare preoccupazione la seguente previsione: “il Comune si impegna … a far valere, nei confronti dei relativi gestori, la natura pubblica delle opere medesime”. Infatti anche se tali opere rivestissero “natura pubblica” (?), gli enti gestori dei servizi avrebbero comunque diritto al rimborso per spostamenti o modifiche delle reti richieste dal Comune, per conto proprio o dell’Idea Immobiliare s.r.l.. Questo fatto, unito alla formulazione piuttosto ambigua “il Comune si impegna” avrebbero la conseguenza di far ricadere sul Comune stesso i costi degli interventi sulle reti interferenti la viabilità.
Si propone quindi di aggiungere al comma 5 la seguente disposizione:
“I costi che i gestori dei servizi chiederanno per lo spostamento delle reti interferenti le opere viabilistiche e tutte le altre opere pubbliche o di uso pubblico previste dalla presente convenzione, all’interno o all’esterno del comparto del PL 30, saranno carico del lottizzante”.
 
Art. 10, comma 6.
Oltre che per le perplessità già sollevate in merito alla mancanza dei progetti esecutivi, si rileva come la mancanza di idonei strumenti di controllo in corso d’opera non garantisca il Comune rispetto all’effettivo utilizzo dei fondi ottenuti per aver concesso l’insediamento del centro commerciale. La nomina del collaudatore in corso d’opera è infatti prevista come un’eventualità! Se a ciò si associano le modalità di svincolo parziale della fidejussione previste dall’art. 14, c. 3, non possono che sollevarsi forti dubbi non solo in merito alle effettive garanzie per il Comune, ma anche, e soprattutto, in merito alla reale entità degli importi dei progetti presentati.
Al fine di una maggiore chiarezza dei rapporti tra Comune e Idea Immobiliare s.r.l., ma sopratutto a garanzia di reali benefici per i cittadini vittuonesi in termini di qualità delle opere pubbliche o di uso pubblico da eseguire, si propone la completa riscrittura del comma 6 come segue:
“La direzione dei lavori per la realizzazione di tutte le opere pubbliche o di uso pubblico oggetto della presente convenzione che il lottizzante dovrà realizzare all’interno o all’esterno del comparto del PL 30, sarà effettuata da uno o più tecnici abilitati, incaricati dal lottizzante stesso a sua cura e spese.
La responsabilità della sicurezza dei lavori medesimi in fase di progetto e di esecuzione di cui alla Legge 494/1994 e successive modifiche e integrazioni  sarà effettuata da uno o più tecnici abilitati, incaricati dal lottizzante stesso a sua cura e spese.
Il lottizzante dovrà comunicare tempestivamente al Comune i nominativi dei professionisti di cui alle linee precedenti.
Le verifiche delle misure, della contabilità dei lavori e dei collaudi statici e il collaudo amministrativo in corso d’opera e finale di tutte le opere pubbliche o di uso pubblico oggetto della presente convenzione, che il lottizzante dovrà realizzare nel PL 30 ed extra comparto, saranno effettuati da uno o più tecnici abilitati incaricati dal Comune, il cui compenso professionale sarà posto a carico del lottizzante”.
 
Art. 10, comma 7.
Non si comprende l’opportunità della previsione contenuta nell’ultima alinea, peraltro di dubbia legittimità dal punto di vista civilistico. Ci si chiede, infatti, che senso abbia porre dei termini per l’esecuzione delle opere se poi il mancato rispetto di tali termini non produce alcuna conseguenza se non il fatto di prolungare la presenza di cantieri nel territorio comunale con i conseguenti disagi per la cittadinanza.
Si propone di eliminare l’ultima alinea del comma 7 dell’art. 10 e di prevedere sanzioni in caso di ritardo nell’esecuzione delle opere da parte del lottizzante. Inoltre, per questi casi, si propone anche di rafforzare i poteri sostitutivi del Comune in relazione alla messa in mora e all’utilizzo della fidejussione da parte dello stesso.
 

Art. 11 commi 1, 2, 3.
Si ribadisce quanto già osservato in merito alla scarsa definizione dei “progetti” delle opere da eseguire a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Inoltre si osserva che lo scomputo degli oneri, così come previsto all’art.11 dello schema di convenzione, non è tecnicamente ammissibile, poiché in contrasto con l’art. 46, c.1 lett. b) della L.R. 12/2005: infatti, detta norma prescrive che la dimostrazione dei costi ai fini dello scomputo deve essere eseguita “distintamente per la urbanizzazione primaria e secondaria”.
Si propone la riformulazione del calcolo del valore delle opere a scomputo con la distinzione prevista dalla legge.
 

Art. 11 comma 4.
Non essendoci la distinzione di cui all’osservazione precedente, non risultano chiare le modalità di scomputo degli oneri, poiché non è possibile stabilire se la differenza dovuta dal lottizzante (€ 2.000.140,85) sia costituita da oneri di urbanizzazione primaria o secondaria: su quale capitolo di bilancio verranno quindi previsti in entrata?
Le modalità di versamento di tale differenza sono altrettanto confuse (“…in relazione alla formazione del o dei titoli abilitativi per la realizzazione dell’insediamento commerciale – terziario…”).
Si propone pertanto di definire con esattezza la distinzione tra la parte di conguaglio dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Infine, nulla è previsto nel caso in cui il Comune riveda le tariffe degli oneri di urbanizzazione: fatto che dovrà certamente avvenire poiché espressamente previsto sia dall’art. 16, c.6 del DPR 380/2001 (ogni cinque anni), sia dall’art. 44, c.1 della L.R. 12/2005 (ogni tre anni dopo l’approvazione del Piano dei servizi). Dopo la revisione degli oneri da parte del Comune si creerebbe una situazione di palese disparità di trattamento tra chi dovrà versare gli oneri vigenti in quel momento e l’Idea Immobiliare s.r.l. o suoi aventi causa, per la quale gli oneri dovuti sono fissati in questa convenzione, benché calcolati in base a minimi tabellari soggetti a revisioni, che non potranno che essere in aumento.
 

Richiamate tutte le osservazioni ai commi 1, 2, 3, 4 dell’art. 11 se ne propone la completa riformulazione come segue:
1.     Gli oneri di urbanizzazione primaria afferenti l’intervento per la superficie avente destinazione commerciale – terziaria ai sensi della Deliberazione CC n. ___ del _______ sono pari ad €/mq 63,31 x mq 32.500 = € 2.057.575,00 (A).
2.     Ai sensi dell’art. 16, c.2 del DPR 380/2001 e dell’art. 45, c.1 della L.R. 12/2005 i lottizzanti realizzeranno a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria le seguenti opere:
………………….
………………….
………………….
L’importo complessivo di tali opere ammonta a € ……………. (B).
3.     Essendo l’importo delle opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria inferiore a quello dovuto, la differenza pari a € ……. (A–B) deve essere corrisposta al Comune proporzionalmente al rilascio del o dei permessi di costruire o alla formazione di titoli abilativi equivalenti, e comunque entro il termine di validità della presente convenzione.
4.     Qualora il Comune proceda ad aggiornare la deliberazione di cui al comma 1 in conformità all’art. 16, c.6 del DPR 380/2001 o all’art. 44, c.1 della L.R. 12/2005 in sede di al rilascio del o dei permessi di costruire o alla formazione di titoli abilativi equivalenti la differenza di cui al comma precedente dovrà essere calcolata a conguaglio degli importi dovuti ai sensi delle nuove deliberazioni comunali esecutive al momento di tale rilascio.
 

Idem per i conguagli dovuti per oneri di urbanizzazione secondaria.
 

Art. 11, comma 5.
La previsione di un contributo sul costo di costruzione stabilito convenzionalmente non trova alcun riscontro nella normativa vigente che, anzi, ne disciplina dettagliatamente le modalità di calcolo (art. 19, c.2 DPR 380/2001 e art. 48, c.4 L.R. 12/2005), sottraendone così la quantificazione tramite accordi convenzionali.
Inoltre la fissazione in convenzione dell’entità di tale contributo, oltre ad essere fortemente dubbia, creerà disparità di trattamento tra l’Idea Immobiliare s.r.l. e altri soggetti che dovranno versare  al Comune il contributo sul costo di costruzione in futuro, secondo quanto già osservato per i versamenti dei conguagli degli oneri di urbanizzazione.
Del resto, non vi sono dubbi sul fatto che la quota di contributo sul costo di costruzione vada “determinata all’atto del rilascio” (art. 48, c.7 L.R. 12/2005) e non può quindi essere stabilita preventivamente e convenzionalmente.
Ad ulteriore dimostrazione di ciò, al comma 3, l’art. 19 del DPR 380/2001 stabilisce che “Qualora le destinazione d’uso delle opere… venga comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione”.
Si propone quindi la completa riformulazione del comma 5 dell’art. 11 dello schema di convenzione come segue:
“Al rilascio del o dei permessi di costruire o alla formazione dei titoli edilizi equivalenti, il soggetto attuatore verserà al Comune il contributo sul costo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 16, c.1 DPR 380/2001 e dell’art. 43 della L.R. 12/2005, calcolato secondo le disposizioni di cui all’art. 19, c.2 DPR 380/2001 e all’art. 48, c.4 L.R. 12/2005”.
 

Art. 12, commi 1, 2, 3.
Va premesso che le opere pubbliche oggetto di questo articolo e che il lottizzante deve realizzare non si possono configurare come “impegni aggiuntivi”, ma rientrano invece negli oneri complessivi che l’Amministrazione Comunale dovrebbe sostenere a seguito degli interventi previsti nel PL 30. A riprova di ciò, basti considerare che una parte molto consistente di queste opere è stata addirittura prescritta dalla Conferenza dei servizi del 09.05.2005. Infatti, il parere della CdS era favorevole “nella sola condizione in cui l’attivazione dell’insediamento commerciale sia successiva alla realizzazione di tutti gli interventi viabilistici considerati necessari per supportare i flussi traffico indotti”.
Lo stesso art. 12 dello schema di convenzione, correttamente, tratta il complesso delle opere in esso definite (comprese quelle di cui al comma 3) come rientranti comunque negli oneri complessivi indotti dal PL 30. Ciò viene chiaramente affermato sia dal punto di vista delle pianificazione urbanistica attuativa, sia in relazione al trattamento delle risorse finanziarie generate dalla realizzazione o meno delle opere in questione.
In relazione alla pianificazione del PL 30, le opere prescritte dalla CdS di cui al comma 1  sono, infatti, volte “al conseguimento delle finalità di urbanizzazione, adeguamento territoriale e di riqualificazione dell’intero quadrante territoriale di riferimento, nonché in rapporto ai caratteri e all’incidenza dell’insediamento previsto”. Mentre le opere di cui al comma 3 sono inequivocabilmente volte “al conseguimento di obiettivi di riqualificazione e ottimizzazione estesi all’intero territorio comunale”.
La seconda e terza alinea del comma 5, infine, trattano le risorse necessarie a realizzare tutte queste opere come da costante prassi in tema di oneri di urbanizzazione, dato che viene disposto che qualora le opere abbiano un costo maggiore di quello preventivato, gli obblighi del lottizzante resteranno fermi e il Comune non dovrà corrispondergli alcunché. E subito dopo si prevede che “eventuali minori costi, per le opere in oggetto, rispetto agli importi in questa sede sanciti, … sono a disposizione del Comune, per la destinazione che verrà, in tal caso, definita”.
Ci troviamo quindi dinanzi al complesso di opere il cui regime è disciplinato chiaramente dall’art. 46, c.1 lett. b) – ultimo periodo – L.R. 12/2005.
In particolare, le opere di cui all’art. 12 c.3 dello schema di convenzione non sono a servizio diretto dell’insediamento, ma, come già ricordato, sono volte “al conseguimento di obiettivi di riqualificazione e ottimizzazione estesi all’intero territorio comunale” e sono pertanto, a tutti gli effetti, opere di urbanizzazione secondaria.
Gli accordi convenzionali hanno dunque definito il complesso degli oneri di urbanizzazione afferenti il PL 30, che risultano maggiori di quelli stabiliti secondo le vigenti tariffe comunali, in conformita al citato art. 46, c.1 lett. b) – ultimo periodo – L.R. 12/2005. Se ne prevede quindi il parziale scomputo mediante la realizzazione di opere, ma posto che sarebbe necessario addivenire ad una più puntuale distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la loro esecuzione deve comunque seguire le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006.
 

Tutto ciò considerato, si propone di riformulare il comma 3 dell’articolo 12 come segue:
“In attuazione del PL 30 dovranno essere eseguite le opere di urbanizzazione secondaria di seguito elencate:
(segue elenco opere come già presente nel testo adottato).
Le opere di cui al precedente elenco dovranno essere eseguite da un’impresa o consorzio d’imprese o associazione temporanea d’imprese individuate attraverso procedure di evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, c.2 lett. g) e 122, c. 8 del D.Lgs. 163/2006”.
 

È appena il caso di precisare che qualora l’Amministrazione Comunale persista nel non considerare i lavori in questione quali opere di urbanizzazione, il D.Lgs. 163/2006 dovrebbe comunque trovare la medesima applicazione. Come precedenti normative in materia (Legge 166/2002), tale decreto, infatti, recepisce la direttiva CEE 93/37, che ha chiaramente disposto l’impossibilità di sottrarre i lavori pubblici (opere di urbanizzazione e non) a procedure di evidenza pubblica.
Anzi, la mancata qualifica di opere di urbanizzazione per tutte le opere di cui all’art. 12 dello schema di convenzione, comporterà l’applicazione automatica delle norme comunitarie (artt. 7 e 11 delle Direttiva CEE 93/37) e delle disposizioni di cui all’art. 7 della L. 166/2002 poiché il loro ammontare è di € 6.241.538,37, superiore quindi all’importo fissato a livello comunitario di € 5.000.000. Ai sensi di tali norme, infatti, tutti i lavori pubblici di importo superiore a € 5.000.000 eseguiti da soggetti privati, siano o meno opere di urbanizzazione a scomputo, devono essere assegnati tramite procedura di appalto di evidenza pubblica.
In questo caso dunque si propone di aggiungere un nuovo comma all’art. 12 recante il seguente testo:
“Tutte le opere di cui al presente articolo dovranno essere eseguite secondo le modalità e le procedure di cui all’art. 32, c.2, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto della Direttiva CEE 93/37”.
 

Non si comprende, infine, perché le sole aree per le opere di cui al comma 2 debbano essere espropriate con rimborso da parte del lottizzante, mentre per quelle di cui al comma 3 i costi debbano essere a carico del Comune.
Si propone di estendere la previsione di cui al comma 2 anche al comma 3.
 

Art. 12, commi 4 e 5.
Si intende qui integralmente trascritta l’osservazione all’art. 6, comma 2.
 

Art. 12, commi 8, 9, 10, 11.
Si propone l’eliminazione del comma 8 e dell’ultima alinea dei commi 9, 10 e 11, poiché le opere in questione e la loro fruibilità sono strettamente connesse o comunque rese necessarie in conseguenza dell’attivazione del centro commerciale, come affermato ai commi 1 e 3 dell’art. 12 e già ampiamente spiegato nell’osservazione ad essi relativa. È pertanto opportuno e necessario, oltre che tecnicamente corretto, che le opere pubbliche previste dal PL 30 siano tutte idonee all’uso già all’avvio delle attività del centro commerciale.
 

Art. 14, comma 2.
Ampie e documentate esperienze indicano la maggiore affidabilità e solvibilità delle fidejussioni bancarie, mentre qui si lascia, inspiegabilmente e senza alcuna motivata ragione, la facoltà al lottizzante di scegliere tra fidejussioni bancarie o assicurative, sembrerebbe presentandone anche diverse.
Altrettanto incomprensibile è la possibiltà di presentare fidejussioni di valenza annuale.
Si propone di eliminare tali facoltà, che risultano non garantire appieno il Comune, di prevedere la consegna al Comune di unica e idonea fidejussione bancaria, di durata pari a quella della convenzione, maggiorata di almeno 180 giorni per l’espletamento delle operazioni di collaudo.
 

Art. 14, comma 3.
Intendendosi qui integralmente trascritta l’osservazione all’art. 6, comma 2, si propone la riscrittura di questo comma con la previsione di svincoli parziali e conseguenti riduzioni della fidejussione solo dietro rilascio di certificato di collaudo parziale del collaudatore in corso d’opera, per opere completate e fruibili aventi un importo di almeno € 300.000.
 

Art. 14, comma 5.
Viene richiamato l’art. 9, comma 7, ma nello schema di convenzione adottato l’art. 9 consta di 6 commi.
 

Si propone anche l’aggiunta di un nuovo comma all’art. 14 recante il seguente testo:
“Il collaudo finale di tutte le opere pubbliche poste carico del PL 30, da effettuare secondo le modalità di cui all’art. 11 (con il testo qui proposto), dovrà avvenire entro 180 giorni dal termine di validità della presente convenzione. Entro 30 giorni da tale termine il Comune dovrà avviare le operazioni di collaudo e ultimarle nei successivi 150 giorni. In caso di inerzia del Comune e di infruttuoso decorso del termine di 180 giorni, il lottizzante sarà libero do ogni obbligo e potrà svincolare la fidejussione o la quota di essa ancora in essere”.
 

Art. 15, comma 1.
Si propone l’eliminazione di tutto quanto risulti in contrasto con l’osservazione all’art. 11, comma 4, richiamando in particolare la proposta già avanzata di versamento completo di oneri, conguagli e contributi entro il termine di validità della convenzione, indipendentemente dalle parti rimaste inattuate.
Ovviamente, ed in conformità a quanto già osservato, oneri e contributi da versare a qualsiasi titolo dovranno essere calcolati secondo le tariffe in vigore al momento di tale versamento.
 

Art. 15, comma 2.
Poiché gli interventi edilizi diretti si prevedono in zone di completamento e presuppongono, infatti, l’esistenza delle opere di urbanizzazione, non è possibile procedere per singoli permessi di costruire o titoli equivalenti se le opere pubbliche non sono complete.
Si propone quindi che la possibilità contemplata da questo comma sia concessa solo a condizione che tutte le opere pubbliche previste dal PL 30, all’interno o all’esterno del comparto, siano ultimate e collaudate.
 

Art. 16, comma 1.
Deve essere specificato che non solo gli aventi causa del lottizzante siano responsabili in solido tra loro, ma anche che, in caso di alienazione a titolo particolare del compendio immobiliare regolato dal PL 30, gli aventi causa siano responsabili in solido sia tra loro, sia con il lottizzante che ha sottoscritto la convenzione.

01
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Osservazioni di VIT.A al “Centro Commerciale”

Come anticipato nel precedente articolo ” Centro Commerciale : parliamone “ si pubblica il testo delle osservazioni fatte pervenire in Comune e che saranno discusse prima dell’approvazione definitiva del Centro Commerciale in Consiglio Comunale. 

 

Il sottoscritto Enrico Bodini,…….in qualità di legale rappresentante dell’ Associazione di promozione sociale e culturale VIT.A – Vittuone Ambiente,

PREMESSO

che i documenti, le relazioni e gli elaborati grafici del piano di lottizzazione in oggetto sono datati 31 agosto 2006 ( revisione 00, prima versione quindi);
che la nuova proposta di piano è stata presentata al protocollo comunale dai lottizzanti il 4 settembre 2006;
che un piano urbanistico di tale rilevanza comprendente anche opere pubbliche per un importo di quasi 9  milioni di euro ( poco meno di 18 miliardi di lire), è stato esaminato e ha avuto il parere in soli 3 giorni  dall’ufficio tecnico comunale  in quanto è stato portato in commissione edilizia il 7 settembre (ma quando è stata convocata la commissione?);
che successivamente, dopo 14 giorni, il piano di lottizzazione è stato presentato in Consiglio Comunale e subito adottato;
che questi tempi non appaiono congrui per una approfondito esame e conoscenza della proposta di piano di lottizzazione e delle consistenti opere pubbliche collegate;

OSSERVA:

1)  VARIANTE DEL PERIMETRO DEL PL
Il paragrafo “modalità d’intervento” dell’art. 31 della NTA del PRG chiarisce (e stabilisce) che la Slp deve essere concentrata sulle aree identificate con retinatura “nuovi complessi insediativi”.
E’ pacifico, quindi, che la Slp consentita per i PL, compreso il PL 30, è prodotta dall’intera superficie territoriale del comparto che, ai sensi dell’art. 7 delle NTA del PRG, è quella compresa all’interno del perimetro del comparto stesso.
La superficie territoriale del comparto e la Slp sono dunque direttamente collegate e determinano specificatamente per il PL 30  un indice territoriale di 0,382 mq/mq.
Con la Variante adottata l’area esclusa dal PL (mq 4804,68) perde una consistente edificazione pari a mq 1835,38 di superficie lorda di pavimento a favore dell’area che rimane all’interno del perimetro e  che, così, incrementa il proprio indice edificatorio a 0,405 mq/mq.
E’ evidente che si tratta di una Variante che non rientra nella casistica della lettera f) dell’art. 2 comma 2 della LR 23/97 perché non viene modificato solo il perimetro del Piano attuativo ma all’area esclusa dal perimetro viene sottratta la capacità insediativa  che va ad aumentare quella  dell’area che rimane compresa nel perimetro.
Dalla relazione tecnico illustrativa del PL, si apprende che la variante urbanistica di piano contestuale all’adozione del piano di lottizzazione viene fatta al fine di risolvere “un elemento di discrasia” in quanto le aree stralciate non sono dello stesso proprietario proponente la lottizzazione.
E’ altrettanto evidente che la Variante non è finalizzata ad assicurare un migliore assetto urbanistico nell’ambito dell’intervento  opportunamente e tecnicamente motivato; finalizzazione che invece la norma richiede esplicitamente.
Anzi, trattandosi di una fascia di proprietà della Provincia, a ridosso della grande viabilità provinciale e regionale è un’area assolutamente fondamentale per la progettazione dell’assetto del territorio  in relazione alla tutela della viabilità, agli  accessi, al passaggio e ubicazione dei servizi a rete, ecc..
La Variante quindi non rientra nella fattispecie di quelle ammesse e quindi  viola l’art. 25 comma 1 della legge urbanistica regionale n. 12/2005.
Non può sfuggire infine che la Variante crea un rilevante danno economico ad un Ente pubblico ad esclusivo vantaggio di un soggetto privato.
La grave disparità di trattamento riservata alle proprietà  (una parte viene danneggiata e l’altra favorita),  prima di questa variante equamente interessate dall’originario perimetro del PL30, contrasta anche con uno dei contenuti basilari della ricordata legge urbanistica che all’art. 11 regola e indirizza la pianificazione verso la perequazione dei diritti edificatori tra tutti i proprietari coinvolti dai processi di  trasformazione delle aree e della pianificazione attuativa, appunto.
Anche in questo caso non si può non vedere come la decisione del Comune vada esattamente in senso contrario, con l’aggravante che il proprietario danneggiato è un Ente pubblico.
Infine lo stralcio di parte della fascia di rispetto stradale contrasta con il secondo capoverso della norma (speciale) del PL 30 (art. 31 NTA) che tratta proprio delle fasce di rispetto e prescrive che esse debbano essere utilizzate, oltre che per il necessario adeguamento della rete viaria, per interventi di mitigazione ambientale, secondo i criteri e le modalità individuate dal  PTCP. Si conferma, quindi, che non vi è alcuna ragione tecnica per escludere l’area della Provincia, anzi!
Pertanto si chiede che venga ripristinato il perimetro originario del PL e il Piano sia sottoscritto anche dalla Provincia, in quanto proprietaria delle aree che sono state immotivatamente, illegittimamente ed erroneamente escluse.

2) ART. 11 COMMA 5 DELLA CONVENZIONE
L’art. 11 comma 5 della Convenzione di attuazione del PL fissa l’entità del contributo sul costo di costruzione. Ciò è illegittimo perché il suddetto contributo deve essere calcolato applicando la percentuale fissata dal Comune al costo di costruzione preventivato dal soggetto attuatore del Centro commerciale.
Non ci risulta invece, che detto costo sia indicato in Convenzione e soprattutto che sia adeguatamente dimostrato con il necessario computo metrico estimativo accompagnato dal progetto esecutivo che consenta di controllare la stima.

3) OPERE DI URBANIZZAZIONE
dalla tavola E degli elaborati grafici del PL, reti ciclopedonali, si osserva la grave carenza del collegamento del tratto di pista ciclopedonale proveniente dal centro del paese alla via per Cisliano a sud della nuova rotonda: manca infatti il collegamento del sovrappasso ciclopedonale alla strada per il Lazzaretto. La stessa pista a sud della ex statale 11 appare troppo vicina alla strada e quindi si propone un suo spostamento più a sud, lontana dal traffico veicolare.
Il nuovo svincolo stradale ex strada statale 11- strada provinciale 227 appare inadeguato specialmente per quanto riguarda i veicoli che provenendo da Cisliano devono svoltare in direzione di Bareggio; già oggi in alcuni ore del giorno si formano colonne di oltre un Km e quindi si propone di allungare la corsia dedicata alla svolta a destra.
Per quanto riguarda le opere pubbliche previste come “impegni aggiuntivi extra comparto” si chiede la loro “monetizzazione” in quanto il loro grado di progettazione è approssimato ( per ammissione degli stessi lottizzanti il progetto non è neanche definitivo ma solamente preliminare) anche se curiosamente vengono conteggiati gli importi dei lavori con l’approssimazione del centesimo di euro. Questa modifica della convenzione con il versamento di oneri nelle casse comunali invece della costruzione diretta delle opere da parte dei lottizzanti, potrà permettere in futuro all’amministrazione comunale una scelta più mirata e ponderata per l’utilizzo di questi fondi; basti pensare che la sola decisione di utilizzare per le piantumazioni previste alberi di qualche metro più piccoli  comporta dei risparmi di spesa di decine di migliaia di euro che possono essere meglio utilizzate per esempio per sistemare le aree intorno al Lazzaretto già di proprietà comunale. Auspico che l’impiego di questi oneri versati dai lottizzanti possa essere deciso coinvolgendo maggiormente tutti i cittadini vittuonesi.